Recentemente l’ABF – e su base giurisprudenziale anche i tribunali ordinari – ha ribadito alcuni principi fondamentali riguardo alla cancellazione delle segnalazioni negative nella Crif :
⚖️ Principio del preavviso scritto
L’art. 125 TUB, insieme al Codice di Condotta SIC e alla disciplina privacy (GDPR), impone all’intermediario di inviare un preavviso scritto prima della prima segnalazione negativa nella Crif.
– Se il debitore non riceve mai questo preavviso, la segnalazione successiva è illegittima e può essere cancellata dall’ABF o tramite intervento giudiziale .
– Non è rilevante che la segnalazione riguardi consumatori: anche per imprenditori la disciplina privacy è ritenuta applicabile quando si tratta di persone fisiche, e il principio del preavviso resta valido .
📌 Abbinamento tra preavviso e decorrenza delle segnalazioni
Secondo il Collegio di Bari (riportato dal documento che ha poi portato alla decisione coordinata n. 4632 del 15 maggio 2023):
1. Le segnalazioni effettuate prima del preavviso sono illegittime e devono essere cancellate.
2. Quelle effettuate dopo l’invio del preavviso possono restare, se il debitore è stato correttamente informato .
📈 Risarcibilità del danno
– La semplice presenza illegittima nella costituisce presunzione di danno, ma l’effettivo risarcimento richiede una prova del nesso di causa (es. un finanziamento negato) .
– Inoltre, l’illegittima segnalazione può generare responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale a carico dell’intermediario, per violazione degli articoli 1218 e 2043 c.c. .
📰 Sentenze recenti: conferme pratiche
Torino, ABF n. 1101/2025 (29 gennaio) – ha confermato che anche nel CR Banca d’Italia può operare senza preavviso, ma tale omissione può determinare illegittimità se applicata a sistemi CR privati come la Crif .
Tribunale di Roma (30 gennaio 2025) – ha stabilito che l’intermediario ha responsabilità contrattuale ed extracontrattuale se segnala illegittimamente in CR, e spetta a lui provare di aver rispettato gli obblighi .
ABF Coordinamento (15 maggio 2023, n. 4632) – ha imposto la cancellazione delle segnalazioni effettuate prima del preavviso, mentre con il preavviso “tardivo” restano valide le segnalazioni successive .
📝 Conclusione
In sintesi, se la banca o intermediario:
1. non ha inviato preavviso scritto al debitore persona fisica,
2. e poi ha segnalato una morosità a Crif o nell’archivio Centrale Rischi,
allora le segnalazioni precedenti il preavviso sono illegittime e devono essere cancellate, mentre quelle successive possono restare valide.
Per ottenerne la rimozione, il ricorrente può rivolgersi all’ABF (procedura gratuita con cauzione rimborsabile di 20 €) o al tribunale, richiedendo anche un risarcimento.


